Diamanti - Intervista all'esperto

Con lo spirito di promuovere una cultura scientifica della gemmologia e di contribuire alla conoscenza delle responsabilità delle parti in caso di controversia, abbiamo interpellato l'Avv. Antonio Pace dello Studio Verna di Roma - esperto in materia di Tutela delle Imprese nei rapporti col consumatore -, per rivolgergli alcune domande riguardanti la responsabilità del gioielliere e del fornitore per i vizi della gemma.

Come prima domanda abbiamo chiesto di descriverci quali possono essere i rapporti tra i diversi anelli della “catena” di vendita.

Ciascun soggetto a monte del trasferimento di proprietà assume una specifica ed autonoma responsabilità nei confronti di quello a valle, in ordine alle qualità e caratteristiche dell'oggetto venduto.
E così, nella "catena" di vendite che conduce la pietra fin nelle mani del consumatore finale, il fornitore garantisce il gioielliere per i vizi e difformità della pietra venduta, ed a sua volta, analoga garanzia ricade sul gioielliere nei confronti del proprio cliente.


Molti gioiellieri che vendono i diamanti sigillati sostengono di non essere responsabili di eventuali vizi, in quanto vengono analizzati e sigillati direttamente dal fornitore. Ci può chiarire meglio questo aspetto?

In merito alla posizione del gioielliere, questi è direttamente responsabile nei confronti del consumatore. Quest'ultimo, accertato che la pietra non abbia le caratteristiche indicate nel corso della vendita, potrà chiedere al gioielliere: o la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Nel caso si scelga la risoluzione del contratto questa comporterà, da una parte la restituzione della pietra e, dall'altra la restituzione dell'intero prezzo. In ogni caso è fatto salvo il diritto del cliente al risarcimento del danno che possa ricollegarsi direttamente al vizio del bene acquistato.
Appare opportuno precisare che la responsabilità del gioielliere è autonoma e distinta da quella eventuale del fornitore, anche nell'ipotesi che la pietra sia sigillata in un blister; infatti, non è prevista alcuna eccezione al riguardo.

Ma il gioielliere allora è l'unico responsabile?

Considerato che il gioielliere è a sua volta acquirente del fornitore, anche lui avrà nei confronti di quest'ultimo le medesime tutele del consumatore. Si può così realizzare, da parte del gioielliere, un "trasferimento", almeno parziale, delle conseguenze economiche dell'azione del consumatore sul proprio fornitore.

Gioielliere e consumatore finale come possono tutelarsi?

Appare chiaro che la concreta possibilità di tutela offerta dal nostro ordinamento, sia che ci si ponga nell'ottica del gioielliere che del consumatore, passa necessariamente attraverso la rintracciabilità e serietà del proprio venditore.
Così un fornitore serio ed affidabile sarà la vera ed unica garanzia per il gioielliere come un gioielliere serio ed affidabile sarà la garanzia per il consumatore.


È evidente che l'anello più debole è il gioielliere. Quali elementi lo aiutano a riconoscere un valido fornitore?

Il gioielliere, al momento dell'acquisto, dovrebbe approfondire le informazioni sulla ditta fornitrice dei diamanti sigillati. Ciò anche facendo dei controlli a campione sulle pietre sigillate avvalendosi di un laboratorio di analisi che sia dotato della strumentazione adatta, cosi come previsto dalle più recenti normative UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) indicate nel riquadro a seguire; il personale che vi opera, deve essere in possesso dei titoli e competenze specifiche. La figura centrale di tutto il contesto è senza dubbio il gemmologo.

Spesso si fa presto a dire gemmologo.

È vero! Spesso si incontrano soggetti che si presentano come gemmologi, ma che in realtà hanno una esperienza e competenza molto limitata ed insufficiente; spesso rappresentata da brevi corsi informativi che, ancorché, di grande utilità e valenza per chi opera nel settore e vuole approfondire le proprie conoscenze, tuttavia non hanno nulla a che vedere con il complesso iter formativo che invece caratterizza la professione del gemmologo.
Il gemmologo è un professionista che ha conseguito un diploma di gemmologia, acquisendo approfondite nozioni teoriche e pratiche; il traguardo quindi di un percorso di studi specifico presso Istituti di formazione nazionali ed internazionali (in Italia ad esempio L'IGI, Istituto Gemmologico Italiano e il GIA, Gemological Institute of America; in Belgio ad esempio l'HRD, Hoge Raad Voor Diamant).
A tutelare e promuovere l'attività dei gemmologi, è presente in Italia, il Collegio dei Gemmologi che riunisce in un'associazione tutti i professionisti che abbiano conseguito il Diploma presso Istituti di formazione riconosciuti dallo stesso Collegio. Spesso ci si rivolge proprio al Collegio per avere indicazione sui gemmologi operativi e presenti nelle diverse regioni italiane.


Alcuni gioiellieri hanno avuto difficoltà nel rivalersi nei confronti del fornitore. Spesso gli viene posta l'obiezione che la pietra potrebbe non essere la stessa del blister.

L'attuazione dei diritti di garanzia trova un proprio presupposto logico e giuridico in una fase di controllo della pietra acquistata, finalizzato alla verifica della corrispondenza tra le caratteristiche promesse in fase di vendita e quelle proprie della pietra.
Tale circostanza assume un particolare rilievo per la diffusa prassi commerciale di vendita di pietre sigillate in blister ed accompagnate da un certificato.
Ciò nel senso che per procedere al detto controllo sarà necessario aprire il blister, ma tale operazione potrebbe rendere difficoltosa la successiva prova della riferibilità del certificato alla pietra prima sigillata.
Per superare tale difficoltà è opportuno procedere all'apertura del blister in presenza di testimoni, quali ad esempio gli stessi gemmologi cui sarà affidato per la verifica della pietra, e che in futuro potranno rendere testimonianza innanzi all'autorità giudiziaria.


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